Nel convegno che abbiamo tenuto sabato scorso 5 dicembre 2012 a Padova, non siamo riusciti ad ultimare, per mancanza di tempo, la relazione sull’I.M.U. e sono emersi dubbi non risolti soprattutto in relazione all’acconto da corrispondere il 16 giugno prossimo.
Si ritiene pertanto utile riepilogare le modalità per i versamenti di acconto e saldo per l’anno corrente e le perplessità che vi sono in merito.
L’IMU, come l’ICI, è dovuta in due rate di pari importo con scadenza al 16/06 (acconto) e al 16/12 (saldo).
L’acconto per il 2012 (scadente il 18 giugno essendo sabato il giorno 16) è dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, calcolando il 50% dell’IMU utilizzando le aliquote e le detrazioni di base; con il saldo, invece, è dovuto il conguaglio tenendo conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere adottate dai Comuni modificando la delibera (entro il 30.09.2012) e dal Governo con un d.p.c.m. (entro il 10.12.2012) nel corso dell’anno.
La norma (art. 13, comma 12-bis del D.L.201/2011 come modificato dal D.L. 16/2012), pur semplificando il sistema di calcolo dell’acconto e risolvendo il problema dei comuni che ancora non hanno assunto la delibera ai fini I.M.U., è assolutamente chiara e non permette di calcolare l’acconto in modo diverso, nemmeno in quei comuni che abbiano già deliberato aliquote e detrazioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle di base stabilite dalla norma.
ATTENZIONE:
Calcolando obbligatoriamente l’acconto con le aliquote e le detrazioni di base, si rischia che lo stesso non sia proporzionato a quello che poi sarà il saldo definitivo.
E’ possibile, infatti, che paghino l’acconto contribuenti che non sarebbero (o non saranno) tenuti al pagamento dell’I.M.U., soprattutto per l’abitazione principale, in seguito a delibere comunali di riduzione dell’aliquota o di aumento della detrazione base; delibera che il comune potrebbe avere già assunto e che, se anche modificherà entro il 30.09.2012, permetterebbe di pagare a giugno un acconto inferiore o di non pagarlo affatto.
Sarebbe pertanto opportuno che l’Agenzia permettesse, in sede interpretativa, di poter versare l’acconto effettivo nel caso in cui, applicando eventuali delibere già assunte alla data del 18.06.2012, il calcolo portasse ad un importo inferiore.
Inoltre, dubbi di costituzionalità in relazione all’art. 23 Cost. sono stati sollevati dallo stesso servizio studi della Camera dei deputati, circa la possibilità di utilizzare da parte del Governo un d.p.c.m. (fonte sub-secondaria del nostro ordinamento) per modificare aliquote e detrazioni, in quanto “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge” e il d.p.c.m. non è Legge essendo un atto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e non dal Parlamento.
Per il primo anno (2012) l’impatto potrà essere ammorbidito, dilazionando il pagamento in tre rate, relativamente però alla sola abitazione principale e relative pertinenze. Fissate al giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre le tre scadenze entro le quali versare il tributo.
Per ciascuna delle prime due rate (18.06.12 e 17.09.12) andrà corrisposto un terzo del tributo, calcolato applicando l’aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (200 euro, più ulteriori 50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni).
Entro il 16.12.2012, poi, il saldo con conguaglio sulle rate precedenti, sempre tenendo conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere adottate da Comuni e Governo nel corso dell’anno. Chi vorrà, comunque, potrà optare per una bipartizione, assolvendo l’IMU nelle due “tradizionali” rate.
Sempre in tema di versamenti, l’acconto per i fabbricati rurali strumentali quest’anno sarà più leggero, il 30% dell’imposta complessivamente dovuta; il saldo, con la seconda rata di metà dicembre.
Infine, IMU 2012 andrà versata in unica soluzione (al 16.12.2012) per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre 2012.
Sondrio, 07 maggio 2012