Istituto Nazionale Tributaristi

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Comunicato

RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA  Circolare Agenzia Entrate n.9/E

Roma
  19-03-2012

È stata emanata, l’attesa Circolare (la n. 9/E) sul reclamo e la mediazione tributaria, che a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, come spiega la Circolare, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo.

In sostanza l’introdotto nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha previsto una fase amministrativa, avente la funzione di consentire un preliminare esame della fondatezza dei motivi del ricorso e di verificare altresì la possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, il processo tributario.

La nuova disciplina della mediazione prevede, quindi, che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

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