Pensieri di fine gennaio… (sul D.L. Semplificazioni)
Roma
29-01-2019
Il decreto legge semplificazioni convertito in legge al Senato, era giunto in aula dopo il vaglio delle commissioni preposte che avevano provveduto, dopo la discussione, all’approvazione di emendamenti ovvero a svolgere il normale lavoro delle commissioni parlamentari. Prima di proseguire voglio evidenziare che il D.L. in questione riporta questo titolo “ decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. Al Senato si sono resi conto, anche grazie a suggerimenti esterni, che molti emendamenti non erano attinenti alla materia trattata. Quindi, come dovrebbe essere sempre (peccato che non sia proprio così e neppure per il D.L. semplificazioni), la maggioranza degli emendamenti, ancorché approvati dalle commissioni, veniva stralciato. La non attinenza è buona cosa, altrimenti i vari provvedimenti al di là “dell’assalto alla diligenza” da sempre perpetrato nelle aule parlamentari, rischierebbe di creare leggi estremamente differenti dai provvedimenti originari. Bene, peccato che questa teoria non si concretizzi nella pratica, come ad esempio proprio nel D.L. Semplificazioni. Infatti è stato stralciato un emendamento in materia di semplificazione per la P.A., relativo all’indice INI-PEC dove a tutt’oggi non sono ricompresi gli indirizzi PEC di oltre 350.000 professionisti di cui alla L.4/2013 e ai quali la P.a. non può pertanto inviare atti o documenti tramite pec , modalità che farebbe risparmiare tempo e costi proprio alla stessa P.A., oltre che avere un indirizzario dove siano presenti con il proprio indirizzo pec tutti gli operatori economici del Paese. Viene invece mantenuto un emendamento, questo è solo un esempio ma ce ne sono altri, relativo alla riapertura dei termini per taluni contribuenti “distratti” in tema di rottamazione.
Ora qualcuno mi può spiegare cosa centra con la semplificazione questo emendamento? Emendamento che peraltro personalmente condivido, ma qui la questione è un’altra, non di giustezza ma di attinenza. L’emendamento va a sostegno dei debitori dello stato, non necessariamente imprese, e sicuramente non rappresenta una semplificazione per la P.A. E allora che c’azzecca? Avrebbe detto qualcuno, qualche tempo fa. Io non lo so e spero che qualcuno possa spiegarmelo. Detto ciò, vorrei chiarire che il D.L. in questione contiene norme interessanti e condivise, integrate in corso di discussione come l’ estensione ai professionisti (tutti) dell’accesso alla sezione del Fondo di garanzia per chi ha crediti con la P.A. oppure la cancellazione della c.d. “tassa sulla bontà” per citarne alcune, ma circa quanto stralciato, a mio avviso ingiustamente, in tema di strumenti digitali di comunicazione, continueremo a chiedere equità e semplificazione anche in questo settore, nella convinzione che il digitale non può e non deve diventare una ulteriore arma di discriminazione e di complicazione e deve essere introdotto ed applicato con consapevolezza.
Ora qualcuno mi può spiegare cosa centra con la semplificazione questo emendamento? Emendamento che peraltro personalmente condivido, ma qui la questione è un’altra, non di giustezza ma di attinenza. L’emendamento va a sostegno dei debitori dello stato, non necessariamente imprese, e sicuramente non rappresenta una semplificazione per la P.A. E allora che c’azzecca? Avrebbe detto qualcuno, qualche tempo fa. Io non lo so e spero che qualcuno possa spiegarmelo. Detto ciò, vorrei chiarire che il D.L. in questione contiene norme interessanti e condivise, integrate in corso di discussione come l’ estensione ai professionisti (tutti) dell’accesso alla sezione del Fondo di garanzia per chi ha crediti con la P.A. oppure la cancellazione della c.d. “tassa sulla bontà” per citarne alcune, ma circa quanto stralciato, a mio avviso ingiustamente, in tema di strumenti digitali di comunicazione, continueremo a chiedere equità e semplificazione anche in questo settore, nella convinzione che il digitale non può e non deve diventare una ulteriore arma di discriminazione e di complicazione e deve essere introdotto ed applicato con consapevolezza.
Forse non tutti capiranno questi miei pensieri, ma i miei colleghi tributaristi e gli amici di Confassociazioni sono certo di si.
Riccardo Alemanno, Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi e Vice Presidente vicario di Confassociazioni
p.s. ora attendiamo un altro veicolo legislativo per tentare questo piccolo, ma necessario miglioramento del nostro sistema oppure auguriamoci che, in tempi rapidi, l’ AGID concretizzi quanto riportato nel Codice Amministrazione Digitale (CAD) all’art. 6-quater: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese 1) È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.