Istituto Nazionale Tributaristi

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Comunicato

L’INT sulla sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n.51362 depositata il 01.12.2016, sull’esercizio abusivo della professione.

Roma
  02-12-2016

Al fine della chiarezza e di anticipare e dissipare eventuali dubbi, l’Istituto Nazionale Tributaristi evidenzia come l’attività professionale dei tributaristi INT, intermediari fiscali autorizzati e professionisti di cui alla L.4/2013, non abbia nulla a che vedere con la sentenza della Cassazione n.51362/2016 sull’esercizio abusivo della professione, poiché la stessa, rifacendosi a precedente sentenza di Cassazione a sezioni unite n.11544/2011 precisa: «Tali attività, quando svolte con continuità, regolarità, onerosità, organizzazione e retribuzione, in assenza di chiare indicazioni diverse, danno l’oggettiva apparenza che a svolgerle sia un soggetto abilitato.» (la sentenza nei link qui sotto)

I tributaristi INT hanno, per Legge nonché per indicazioni statutarie e deontologiche, l’obbligo di indicare esattamente l’attività svolta, i riferimenti di iscrizione all’INT ed alla L.4/2013 in tutti i documenti e le comunicazioni con la clientela, al fine di non creare confusione con altre figure professionali. In assenza di ciò i tributaristi INT sono soggetti a sanzioni di cui al titolo III della parte II del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206) ed a provvedimenti disciplinari, come si evince dalle circolari INT n. 1/2013 e n.1/2015 riportate in calce.

Sulla problematica questa la puntualizzazione del Presidente dell’INT Riccardo Alemanno: «I tributaristi INT hanno obblighi di Legge e deontologici al pari di altre categorie ed in virtù della Legge devono evidenziare con precisione la loro attività, i riferimenti all’iscrizione all’INT ed alla L.4/2013 e non possono utilizzare titoli professionali, che non possiedano, derivanti da iscrizioni specifiche in albi , ruoli o registri e che autorizzino a funzioni riservate. Ma i tributaristi INT farebbero ciò al di là degli obblighi di Legge e delle sentenze, perché l’essere tributaristi INT è motivo di orgoglio ed essi sono fieri della loro appartenenza.»


Circolare INT n. 1 del 27/03/2015
Oggetto: indicazione dati obbligatori nelle comunicazioni a terzi e nei documenti contabili.
- Si ricorda, come già indicato nella Circolare n. 1/2013, il tributarista iscritto INT deve, nelle comunicazioni a terzi e nei documenti contabili, indicare sempre e con grande chiarezza, oltre ai dati anagrafici e quelli obbligatori ai fini fiscali e civilistici, quanto prescritto dalla Legge n. 4/2013: Tributarista iscritto/a al n. ……. dell’ Istituto Nazionale Tributaristi (INT) ed esercente attività professionale di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013.
La suddetta indicazione può essere maggiormente sintetizzata, ma sempre contenendo tutti gli elementi che prescrive la Legge e che hanno lo scopo di evitare, da parte dei terzi, identificazioni errate con altre categorie professionali del settore contabile.
Si ricorda che ciò è anche indicato nella Sentenza di Cassazione SS.UU. n.11545 del 23 marzo 2012 “….concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
Ovviamente la suddetta Sentenza viene superata dalla Legge n.4/2013 che ha identificato come afferenti alla sfera delle professioni anche quelle attività non ricomprese in ordini o collegi.
- Si ricorda altresì che, per gli effetti della Legge sulla Privacy, nelle e-mail e nei fax, ovvero nelle comunicazioni inviate con i predetti sistemi deve essere inserita una dicitura atta a salvaguardare la privacy e i contenuti della comunicazione, di seguito un esempio che può essere utilizzato dal tributarista INT:
Ai sensi del D. Lgs.30/06/2003 n.196 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Vi fosse pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione ai recapiti in calce. Grazie. Studio…………………….(tributarista INT L.4/2013) Ai sensi dell'art.130, comma 4 del Codice della Privacy, D. Lgs. n.196/2003, i Vostri dati personali, le Vostre coordinate di posta elettronica da Voi fornitici saranno utilizzati per i necessari adempimenti istituzionali e/o per obblighi di legge e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e saranno trattati sia in forma elettronica, che cartacea. Ricordiamo infine che Vi sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs.196/03 ( tra cui diritto di rettifica, cancellazione, ecc.).Per comunicazioni tel. ………. … oppure inviate una e-mail a ……………
Si evidenzia che le indicazioni sopra riportate, sia per gli effetti della L.4/2013 che del Codice della Privacy, rivestono carattere obbligatorio, le omissioni sono soggette a sanzioni ai sensi di Legge.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Riccardo Alemanno

Circolare INT n. 1 del 29/01/2013
Oggetto: Prime indicazioni di comportamento del tributarista esercente attività ed iscritto INT in seguito all’emanazione della Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio (in vigore dal 10 febbraio 2013), “Professioni non organizzate in ordini o collegi”.
L'art.1 comma 3 della legge in oggetto indica che il soggetto che svolge una delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ad esempio quella di tributarista, “...contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.”
Pertanto oltre alle modifiche apportate al mandato professionale tipo già inserite ed aventi decorrenza dal 10 febbraio c.a., il tributarista esercente iscritto INT dovrà indicare nella documentazione e/o corrispondenza con terzi (fatture, carta intestata, email, ecc.) nonché sulla targa dello studio, biglietti da visita ed in eventuali messaggi/annunci pubblicitari quanto indicato dall’art.1 comma 3.
Si consiglia la seguente dicitura:
Tributarista iscritto/a al n. ………. dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) ed esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013.
Si raccomanda di seguire con scrupolosa attenzione le indicazioni fornite nella presente al fine di evitare le sanzioni normative previste dalla Legge ed i conseguenti provvedimenti di carattere disciplinare.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Riccardo Alemanno