Istituto Nazionale Tributaristi

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Comunicato

INI-PEC e professionisti L.4/2013 risposta del MISE a interrogazione parlamentare

Roma
  30-06-2016

È giunta, in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, la risposta del MISE all’interrogazione presentata dal Sen. Federico Fornaro sulla problematica dell’inserimento degli indirizzi pec dei professionisti di cui alla Legge n.4/2013.
L’interrogazione, presentata su sollecitazione dell’ Istituto Nazionale Tributaristi, chiedeva l’intervento dei Ministeri competenti per risolvere una carenza normativa relativa all’indice nazionale INI-PEC, che contiene gli indirizzi di imprese e professionisti di area ordinistica, ma non quelli dei professionisti di area associativa http://www.tributaristi-int.it/news/scheda.php?IDNotizia=2122 . Il MISE il 28 giugno scorso presentava, per voce del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Antonio Gentile, la risposta che, effettuati una serie di rilievi circa la non obbligatorietà per i professionisti associativi di avere un indirizzo pec e specificando che servirà un intervento normativo, così conclude: “...il Ministero dello Sviluppo Economico approfondirà gli aspetti segnalati e gli ulteriori che potrebbero rilevarsi, coinvolgendo in tal senso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della giustizia e soprattutto l'AgID, quali attori principali sull'argomento.” Il Senatore Fornaro, il quale si è dichiarato parzialmente soddisfatto, ha auspicato che il Governo si attivi al fine di superare gli ostacoli normativi la cui sussistenza è stata riconosciuta dal Sottosegretario Gentile.

Una risposta a luci ed ombre, sottolinea il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) Riccardo Alemanno, che già dal 2013 ha più volte sottoposto la problematica ai titolari del MISE che si sono succeduti in questi anni (segnalazione già inviata anche al Ministro Calenda http://www.tributaristi-int.it/news/scheda.php?IDNotizia=2126 ), ha dichiarato: “ Ringrazio il Sen. Fornaro per l’impegno e per avere ben compreso il problema ed il MISE per la celerità di risposta, prendo atto della volontà del Ministero di volere approfondire la problematica e a tal proposito ho richiesto un incontro al Sottosegretario Gentile per potere ripresentare tutte le nostre proposte di possibile modifica legislativa. Rimango però perplesso sul fatto che l’utilizzo di uno strumento come la pec sia legato a degli obblighi e non a delle opportunità. Ritengo che l’implementazione dell’indice INI-PEC, oltre ad essere utile per la Pubblica Amministrazione (in termini di tempo e costi) e necessaria per i professionisti di area associativa (i tributaristi hanno subito disagi a causa di ciò nell’ambito della loro attività professionale di intermediari fiscali) , rappresenti un passo in avanti circa la modernizzazione dei sistemi di comunicazione tra cittadini e P.A. pertanto deve essere incentivata e la normativa resa meno rigida. Quindi ribadisco come sia molto importante che il Dicastero competente abbia dichiarato l’interesse ad approfondire la problematica.”

Ora il Presidente dell’INT, anche nella sua veste di Vice Presidente vicario di Confassociazioni, seguirà con ancora maggiore attenzione l’evoluzione della vicenda al fine di tenere alto l’interesse delle istituzioni.



il resoconto della risposta del MISE in Commissione
FINANZE E TESORO (6ª) MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016 377ª Seduta

Presidenza del Presidente Mauro Maria Marino

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione (ndr inserimento indirizzi pec professionisti ex Lege n.4/2013 in indice INI-PEC)

Il presidente Mauro Maria Marino introduce l'odierna procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02888.

Il sottosegretario GENTILE chiarisce che l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD), è gestito con il supporto di Infocamere, società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici camerali, sulla base della normativa che prevede l'iscrizione nel medesimo degli indirizzi PEC solo di imprese e di professionisti appartenenti a ordini e collegi professionali istituiti con legge dello Stato.

L'estensione ad altri soggetti dell'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di renderlo pubblico va certamente vista con favore, in linea di principio, per i suoi effetti di semplificazione ed informatizzazione dei rapporti fra amministrazione pubblica e operatori, fra gli stessi operatori e fra operatori e consumatori. Tuttavia ad oggi non può essere attuata sul piano amministrativo sic et sempliciter, in quanto andrebbe emendato l'articolo 6-bis del CAD. Per gli esercenti professioni non organizzate, la cui disciplina si rinviene nella legge 14 gennaio 2013, n. 4, entrata in vigore successivamente all'introduzione dell'articolo 6-bis, diversamente da quanto previsto per le professioni regolamentate in ordini e collegi, non sussiste allo stato, né un obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, né, conseguentemente, un obbligo di comunicazione del medesimo. Inoltre, anche qualora il professionista esercente una professione non organizzata disponga di tale indirizzo, il sistema di comunicazione del dato, ai fini dell'inserimento nell'elenco pubblico INI-PEC, appare di più difficile realizzazione posto che, per tali professionisti, non sussiste necessariamente un organismo intermedio, quali ordini e collegi, che nel caso delle professioni organizzate ne verifichi l'identità e la relativa PEC di appartenenza, nonché l'effettivo svolgimento dell'attività professionale. Non sussiste peraltro un obbligo del professionista esercente una professione non organizzata in ordini di aderire a una delle associazioni professionali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge citata, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche in modo tale da agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole di concorrenza. Un eventuale ampliamento normativo della disciplina di cui all'articolo 6-bis agli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi dovrebbe dunque cautelativamente essere accompagnato da una contestuale disposizione che preveda l'obbligo per tali professionisti di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo, con modalità da stabilirsi anch'esse in via normativa, ai fini del successivo inserimento nell'INI-PEC.

In ordine al problema segnalato con riferimento all'invio, da parte dei tributaristi, della PEC all'Agenzia delle entrate a fini di antiriciclaggio, il Ministero della giustizia ha inteso segnalare che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 88/E del 14 ottobre 2014, secondo la quale i professionisti che abbiano comunicato alle associazioni di appartenenza il proprio indirizzo PEC in conformità a protocolli d'intesa non dovranno procedere ad altra comunicazione.

Conclude facendo presente che il Ministero dello sviluppo economico approfondirà gli aspetti segnalati e gli ulteriori che potrebbero rilevarsi, coinvolgendo in tal senso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della giustizia e soprattutto l'AgID, quali attori principali sull'argomento.

Ha la parola per replicare il senatore Federico Fornaro, il quale si dichiara parzialmente soddisfatto, auspicando che il Governo si attivi al fine di superare gli ostacoli normativi la cui sussistenza è stata riconosciuta dal sottosegretari Gentile.

Il presidente Mauro Maria Marino dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.