Informazioni e provvedimenti relativi ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2014
Genova - Comunicazione del tributarista Andrea Cartosio, che ringraziamo, attraverso cui segnala il link per attivare la sospensione di imposte comunali e/o autocertificare i danni subiti.
Si segnala il seguente link: http://www.comune.genova.it/content/delibera-di-sospensione-del-pagamento-di-imu-tasi-tari-e-cosap-da-parte-tutti-coloro-che-abb attraverso vu chi opera nel Comune di Genova può trovare i moduli da far sottoscrivere ai clienti per la sospensione delle imposte comunali e un’autocertificazione per i danni subiti.
NOTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
OGGETTO: Distruzione di merci e beni strumentali e perdita della contabilità a seguito dei recenti avvenimenti alluvionali.
A seguito delle recenti alluvioni che hanno colpito la provincia di Genova, forniamo indicazioni in merito ai comportamenti da tenere, con particolare riferimento alla perdita di beni strumentali, merci e documentazione contabile. Per la distruzione accidentale di beni strumentali e merci, la materia è regolata dall’ art. 2, comma terzo, del D.P.R. 441/97, che così afferma: “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”. La materia è stata specificatamente affrontata dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 (punto 18) e con la circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006 (punto 4). Tenendo conto di quanto sopra menzionato e della necessità di fornire chiarimenti alle domande poste in proposito dai contribuenti, occorre aver presente che la prova della perdita accidentale di merci o beni strumentali può essere fornita da un documento rilasciato da un organo della pubblica amministrazione oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. È opportuno che un’eventuale dichiarazione sostitutiva abbia una data certa. Analogo valore può essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva resa alla Camera di Commercio di Genova per la segnalazione dei danni causati alle attività produttive da eventi calamitosi o catastrofici riconosciuti dalla Regione Liguria (cosiddetto “modello E”); infatti, tale modello presenta tutte le caratteristiche di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in quanto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, acquisito a protocollo dalla Camera di Commercio, quindi fornito di data certa, e valorizza i danni ai beni strumentali e al magazzino (punti 2 e 3 del Modello E). L’art 2, comma 3 del D.P.R. n. 441 del 1997 prevede “l’obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore [complessivo dei beni distrutti] è stato determinato”. A tale obbligo il contribuente potrà adempiere anche esibendo, in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva quale essa sia, una relazione che specifichi il calcolo delle differenze medesime e la loro distribuzione distinta per tipologia fenomenologica, così come previsto dalla circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006. Secondo quanto stabilito dalle citate circolari n. 6/E del 2002 e n. 31/E del 2006, non è necessario che tale documentazione sia inviata all’Amministrazione finanziaria, ma dovrà essere esibita agli organi di controllo a seguito di richiesta. Essa dovrà comunque essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per quanto riguarda la perdita dei documenti contabili, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, da cui risulti che le scritture si trovavano nell’immobile che ha subito l’inondazione, così come indicato in Anagrafe Tributaria, e che esse sono andate perdute a seguito di tale evento. Il contribuente dovrà ricostruire per quanto possibile i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte. Se la contabilità è tenuta in maniera informatica e non sono andati perduti i supporti su cui essa viene registrata, è sufficiente provvedere a ristampare i registri contabili distrutti. Nel caso in cui la perdita riguardi anche le fatture, e in generale i documenti probatori dei fatti di gestione, è opportuno che il contribuente contatti gli interlocutori (clienti, fornitori, banche ecc.) per reperirne le copie necessarie. È utile ricordare che, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.
f.to IL DIRETTORE REGIONALE Alberta De Sensi
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993