Organo: INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Documento: Delibera n. 801 del 20 dicembre 2000
OGGETTO:
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Protocollo d'intesa INAIL/Consulenti Tributari.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 20 dicembre 2000
· Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994
e successive modificazioni;
· visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
· viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile
in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione",
approvate con propria deliberazione n. 26 del 26 gennaio 2000;
· viste la relazione del Direttore generale in data 7 dicembre
2000 e la bozza di protocollo d'intesa allegata;
· preso atto della richiesta avanzata dalle Associazioni
ANCIT,ANCOT, INT e LAPET, rappresentative dei Consulenti tributari;
· considerato che, in attuazione dell'accordo, l'Istituto
potrà avvalersi della collaborazione dei Consulenti tributari
aderenti alle predette Associazioni per consultazioni su problemi
scaturenti dall'attuazione di disposizione legislative e regolamentari
già emanate o in corso di approvazione, per la definizione
di programmi di formazione e aggiornamento e per l'attività
di lotta all'evasione relativamente ai coadiuvanti ed ai lavoratori
parasubordinati;
· ritenuta l'opportunità di definire mediante apposita
convenzione-quadro gli ambiti di collaborazione tra l'Istituto
e le Associazioni sunnominate;
· rilevato che il protocollo d'intesa è stato predisposto
in conformità alle linee guida emanate con propria deliberazione
n. 432 del 28 settembre 2000;
· sentito il Direttore generale, il quale si è espresso
favorevolmente all'adozione del presente provvedimento;
DELIBERA
di approvare lo schema di protocollo d'intesa con le Associazioni
dei Consulenti Tributari ANCIT, ANCOT, INT e LAPET, allegato alla
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
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IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI
IL PRESIDENTE
f.to Prof. Gianni BILLIA
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PROTOCOLLO D'INTESA INAIL - CONSULENTI TRIBUTARI ISCRITTI ALLE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI CONSULENTI TRIBUTARI ITALIANI DENOMINATE
A.N.C.I.T., A.N.C.O.T., I.N.T., L.A.P.E.T.
Premesso che:
- nella stesura del presente protocollo l'Istituto Nazionale
Assicurazioni Infortuni sul Lavoro verrà denominato "INAIL"
ed i consulenti tributari iscritti alle associazioni nazionali
dei consulenti tributari A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale
Consulenti Tributari Italiani), A.N.CO.T. (Associazione Nazionale
Consulenti Tributari), I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi),
L.A.P.E.T. (Libera Associazione Periti Esperti Tributari) verranno
denominati "Consulenti Tributari";
- L'INAIL ed i Consulenti Tributari convengono sulla necessità
di stabilire rapporti reciproci che realizzino un'incisiva attività
di collaborazione anche mediante l'assunzione di indirizzi e
di linee di intervento comuni, nel rispetto delle specifiche
competenze e funzioni istituzionali, per un costante miglioramento
dei servizi da fornire alla comune clientela;
- In un'ottica di reciproca collaborazione, i Consulenti Tributari
e l'INAIL si impegnano a soddisfare reciprocamente le esigenze
che di volta in volta si profileranno a seguito dell'evoluzione
normativa in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro
e/o di imposizione fiscale sulle aziende. A titolo esemplificativo
i Consulenti Tributari favoriranno l'attività di accertamento
da parte dell'Istituto in materia di compensi erogati o deliberati
da assoggettare a premio assicurativo per gli amministratori
ed i revisori delle società di capitale e per i lavoratori
parasubordinati; favoriranno il recepimento delle indicazioni
scaturite dalla concertazione in atto con altri Ministeri quale
ad esempio la "Commissione Ministeriale per gli Studi di
Settore" della quale l'ANCIT, l'INT e la LAPET fanno parte
quali membri effettivi permanenti nominati con Decreto del Ministro
delle Finanze prot. n° 27819 del 10/11/98; i Consulenti
Tributari, attraverso i propri associati, potranno agevolare
l'Istituto in un eventuale censimento delle imprese artigianali
e commerciali senza lavoratori dipendenti al fine di far emergere
l'elusione dagli obblighi assicurativi per i coadiuvanti o collaboratori
coordinati e continuativi. E' esclusa qualsivoglia attività
di Consulenza previdenziale o assistenziale così come
indicato dalla normativa ed in particolare dalla Legge 11/01/79
n° 12.
- Da parte sua l'INAIL consentirebbe ai Consulenti Tributari
l'accesso telematico alle informazioni necessarie per verificare
la tempestività ed il corretto versamento dei premi dovuti,
utile ad una esatta quantificazione dei costi aziendali, per
l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e ad una corretta
determinazione della base imponibile ai fini I.R.Pe.F., I.R.Pe.G.
e I.R.A.P.
si conviene e si stipula quanto segue
Poiché l'INAIL recepisce le indicazioni contenute nelle
varie leggi che riconoscono ai Consulenti Tributari, nello svolgimento
delle loro funzioni, un ruolo sociale e dinamico per l'adempimento
degli obblighi dei contribuenti è stato stilato il presente
protocollo d'intesa e, nell'ottica sopra delineata e nella consapevolezza
che la collaborazione favorirà una sempre maggiore qualificazione
dei rapporti con l'utenza, l'INAIL e i Consulenti Tributari sottoscrivono
il presente protocollo finalizzato a dare concretezza e perfezionamento
ai programmi di collaborazione e sviluppo mediante la formalizzazione
dei reciproci comportamenti.
- Consultazioni a livello centrale.
L'INAIL e i Consulenti Tributari terranno riunioni in occasione
sia dell'attuazione di disposizioni legislative ovvero di modifiche
organizzative dell'Istituto che comportino innovazioni operative
da parte degli utenti, sia in tutte quelle altre circostanze
nelle quali si ravvisi l'opportunità di risolvere congiuntamente
i problemi eventualmente insorti.
Le consultazioni, che potranno essere richieste sia dall'INAIL
che dai Consulenti Tributari, avverranno tra funzionari dell'Istituto
e rappresentanti dei Consulenti Tributari designati dal Consiglio
Nazionale delle Associazioni.
Per l'INAIL parteciperanno i rappresentanti dei Servizi di volta
in volta interessati alle problematiche oggetto delle consultazioni.
Le consultazioni avranno luogo prima della emanazione delle
relative disposizioni; è fatta comunque salva per l'Istituto
l'esigenza delle tempestività e urgenza nell'emanazione
delle disposizioni stesse, di cui sarà data comunicazione
con altrettanta tempestività.
- Consultazioni a livello locale.
Presso ogni Sede verranno attivati incontri periodici e sistematici
tra Funzionari dell'Istituto e rappresentanti dei Consulenti
Tributari per la preventiva consultazione sulle materie di carattere
generale o specifico, oggetto dell'attività dei Consulenti
Tributari stessi.
In tale sede, salva la continuità dell'azione amministrativa,
verranno esaminate e definite ipotesi di lavoro o soluzioni
operative attinenti materie o attività di competenza
dei Consulenti Tributari.
E' autorizzato l'accesso alle Sedi INAIL dei Consulenti Tributari
iscritti alle Associazioni Nazionali dei Consulenti Tributari
firmatarie della presente, provvisti del tesserino professionale
per consentire la acquisizione di informazioni utili allo svolgimento
dell'incarico professionale loro conferito.
- Utilizzazione dei mezzi informatici.
Tenuto conto dell'informatizzazione di tutte le procedure in
uso all'Istituto e dell'uso ormai sistematico dell'informatica
da parte dei Consulenti Tributari, al fine di pervenire all'ottimizzazione
dei risultati, l'INAIL si impegna ad illustrare ai soggetti
interessati le variazioni ed innovazioni dei programmi applicativi
relativi alle procedure ed i Consulenti Tributari si impegnano
a mettere a disposizione la propria professionalità anche
in campo informatico e assicurano il proprio impegno per applicare
operativamente le varie procedure informatiche.
I Consulenti Tributari, pertanto, verranno ammessi ai collegamenti
telematici necessari. Al fine di fornire a coloro che si avvalgono
di tale facoltà ogni strumento che favorisca l'uso delle
procedure informatiche, l'INAIL si impegna a mettere a disposizione
dei predetti Consulenti Tributari percorsi privilegiati di accesso
alle Sedi ed alle informazioni.
A tal fine particolari accordi saranno perfezionati, a livello
centrale e locale, in materia di distribuzione della modulistica,
del software e delle modalità di accesso alle banche
dati, strumenti necessari ai Consulenti Tributari per l'espletamento
della loro attività professionale.
- Attività di formazione.
In coerenza col progetto complessivo per il miglioramento qualitativo
del servizio, incentrato sull'utilizzazione delle nuove tecnologie,
sull'integrazione dei sistemi informativi e sulla crescita professionale
degli operatori interni ed esterni, per l'INAIL assume rilevanza
la proiezione all'esterno dei propri processi produttivi e delle
tecnologie utilizzate.
In questo quadro, l'INAIL e i Consulenti Tributari riconoscono
l'utilità dell'attività di formazione, aggiornamento
e conoscenza, e concordano sulla opportunità della partecipazione
reciproca a rispettivi momenti formativi da definire con appositi
piani annuali.
- Azioni sugli organi legislativi.
Poiché è reciproco interesse delle parti contraenti
svolgere le rispettive funzioni in un contesto sempre più
chiaro e funzionale, le parti intensificheranno lo scambio reciproco
d'informazione e suggerimenti al fine di preventivare congiuntamente
i possibili effetti derivanti dalle norme in corso d'approvazione.
Le conseguenti valutazioni potranno essere rappresentate, nel
caso di convergenza, anche congiuntamente ai competenti Organi
di Governo e Legislativi.
Roma, 16/01/2001
Il Presidente dell'I.N.A.I.L.
Il V.Presidente A.N.C.I.T.
Il V.Presidente A.N.C.O.T.
Il Segret.Nazionale I.N.T.
Il Cons.Naz.le L.A.P.E.T.
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