Istituto Nazionale Tributaristi

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Comunicato

UNICO 2014: proroga al 7 luglio per i contribuenti soggetti agli studi di settore e per coloro che dichiarano redditi collegati.

Roma
  16-06-2014

fonte news Finanza & Fisco del 16/06/2014

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2014, n. 137, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2014 che proroga i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore. (Riportato nel file .pdf allegato).

La proroga non è prevista in relazione a tutte le persone fisiche, ma solo nei confronti dei contribuenti (persone fisiche e non) interessati dagli studi di settore. Più in dettaglio, la proroga riguarda, solo i soggetti tenuti ai versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (attualmente tale limite è di Euro 5.164.569,00).

La proroga interessa i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014; quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, la cedolare secca, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), ecc., con riferimento ai soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

· esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

· dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Considerato che la proroga riguarda i soggetti «che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore», tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione (naturalmente diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di Euro 5.164.569,00) o di inapplicabilità dello studio di settore.

In particolare, il D.p.c.m. dispone che la proroga si applica, «ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

La proroga interessa, altresì, i soggetti «che partecipano» a società, associazioni e imprese, «ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “interessati” dagli studi di settore. In sostanza, la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solo per i soggetti che esercitano un’attività per la quale, per il periodo d’imposta 2013, è stato predisposto lo studio di settore, ma anche per coloro i quali devono dichiarare un reddito imputato per “trasparenza” da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore.

Pertanto, possono beneficiare della proroga anche:

· i soci di società di persone;

· i collaboratori di imprese familiari;

· i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

· i componenti di associazioni tra artisti o professionisti,

che partecipano a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati.

Nei confronti dei suddetti soggetti, i versamenti devono essere eseguiti:

· entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;

· dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con lo slittamento del termine per il pagamento delle imposte dirette dal 16 giugno al 7 luglio 2014, è prorogato anche il termine per il versamento dei contributi previdenziali il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi. Pertanto, i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e quelli a carico dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno pertanto essere pagati entro il giorno 7 luglio 2014 senza alcun onere aggiuntivo (cfr. Circolare Inps n. 84 del 13 giugno 2011 - in Finanza & Fisco” n. 18/2011, pag. 1417). Si ritiene che la proroga si applichi anche in relazione ai soli contributi INPS dovuti dai soci di srl “non trasparenti”, artigiane o commerciali. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore. (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 173 E del 16 luglio 2007 - in “Finanza & Fisco” n. 28/2007, pag. 2312). Naturalmente, per quest’ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013)

Secondo quanto precisato dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 144 del 14 giugno 2014 la proroga in esame si applica anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che esercitano un’attività per la quale sia stato approvato lo studio, in relazione al versamento del saldo 2013 e dell’eventuale primo acconto 2014 dell’imposta sostitutiva del 5%, nonostante siano esclusi dall’applicazione degli studi di settore. Il particolare il comunicato testualmente afferma “La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità”. Si ricorda che fin dalla circolare n. 41 del 6 luglio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag. 2166) l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a euro 5.164.569)

La proroga non riguarda i contribuenti “estranei” agli studi di settore. In particolare non si applica ai contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.

Per completezza, si evidenzia che l’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2012, pag. 734) - ha introdotto in via permanente nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), la proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Infine, si ricorda che al 16 giugno scadono i termini per il pagamento degli acconti Imu e Tasi. Tuttavia, l’imposta sui servizi indivisi va però versata solo nei Comuni che hanno assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Per tutti gli altri, il versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 ottobre 2014


Ravvedimento sprint per i lievi ritardi

Con il ravvedimento sprint, la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Pertanto, la sanzione è pari allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo, da applicare sull’imposta non pagata, che va dal giorno in cui sarebbe dovuto essere stato effettuato il versamento al giorno in cui avviene il versamento con ravvedimento operoso. La circolare n. 41 del 5 agosto 2011 (§ 10 - in “Finanza & Fisco” n. 26/2011, pag. 2245), così esemplifica “se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad euro 4”. Pertanto se il contribuente si ravvede ad esempio dopo 7 giorni deve applicare all’imposta dovuta e ai relativi interessi, l’1,4% a titolo di sanzione.