ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
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Organo: INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Documento: Delibera n. 801 del 20 dicembre 2000

OGGETTO:

Protocollo d'intesa INAIL/Consulenti Tributari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 20 dicembre 2000
· Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
· visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
· viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", approvate con propria deliberazione n. 26 del 26 gennaio 2000;
· viste la relazione del Direttore generale in data 7 dicembre 2000 e la bozza di protocollo d'intesa allegata;
· preso atto della richiesta avanzata dalle Associazioni ANCIT,ANCOT, INT e LAPET, rappresentative dei Consulenti tributari;
· considerato che, in attuazione dell'accordo, l'Istituto potrà avvalersi della collaborazione dei Consulenti tributari aderenti alle predette Associazioni per consultazioni su problemi scaturenti dall'attuazione di disposizione legislative e regolamentari già emanate o in corso di approvazione, per la definizione di programmi di formazione e aggiornamento e per l'attività di lotta all'evasione relativamente ai coadiuvanti ed ai lavoratori parasubordinati;
· ritenuta l'opportunità di definire mediante apposita convenzione-quadro gli ambiti di collaborazione tra l'Istituto e le Associazioni sunnominate;
· rilevato che il protocollo d'intesa è stato predisposto in conformità alle linee guida emanate con propria deliberazione n. 432 del 28 settembre 2000;
· sentito il Direttore generale, il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del presente provvedimento;

DELIBERA

di approvare lo schema di protocollo d'intesa con le Associazioni dei Consulenti Tributari ANCIT, ANCOT, INT e LAPET, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

 

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Gianni BILLIA

 

PROTOCOLLO D'INTESA INAIL - CONSULENTI TRIBUTARI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI CONSULENTI TRIBUTARI ITALIANI DENOMINATE A.N.C.I.T., A.N.C.O.T., I.N.T., L.A.P.E.T.
Premesso che:

- nella stesura del presente protocollo l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro verrà denominato "INAIL" ed i consulenti tributari iscritti alle associazioni nazionali dei consulenti tributari A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani), A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari), I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi), L.A.P.E.T. (Libera Associazione Periti Esperti Tributari) verranno denominati "Consulenti Tributari";

- L'INAIL ed i Consulenti Tributari convengono sulla necessità di stabilire rapporti reciproci che realizzino un'incisiva attività di collaborazione anche mediante l'assunzione di indirizzi e di linee di intervento comuni, nel rispetto delle specifiche competenze e funzioni istituzionali, per un costante miglioramento dei servizi da fornire alla comune clientela;

- In un'ottica di reciproca collaborazione, i Consulenti Tributari e l'INAIL si impegnano a soddisfare reciprocamente le esigenze che di volta in volta si profileranno a seguito dell'evoluzione normativa in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro e/o di imposizione fiscale sulle aziende. A titolo esemplificativo i Consulenti Tributari favoriranno l'attività di accertamento da parte dell'Istituto in materia di compensi erogati o deliberati da assoggettare a premio assicurativo per gli amministratori ed i revisori delle società di capitale e per i lavoratori parasubordinati; favoriranno il recepimento delle indicazioni scaturite dalla concertazione in atto con altri Ministeri quale ad esempio la "Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore" della quale l'ANCIT, l'INT e la LAPET fanno parte quali membri effettivi permanenti nominati con Decreto del Ministro delle Finanze prot. n° 27819 del 10/11/98; i Consulenti Tributari, attraverso i propri associati, potranno agevolare l'Istituto in un eventuale censimento delle imprese artigianali e commerciali senza lavoratori dipendenti al fine di far emergere l'elusione dagli obblighi assicurativi per i coadiuvanti o collaboratori coordinati e continuativi. E' esclusa qualsivoglia attività di Consulenza previdenziale o assistenziale così come indicato dalla normativa ed in particolare dalla Legge 11/01/79 n° 12.

- Da parte sua l'INAIL consentirebbe ai Consulenti Tributari l'accesso telematico alle informazioni necessarie per verificare la tempestività ed il corretto versamento dei premi dovuti, utile ad una esatta quantificazione dei costi aziendali, per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e ad una corretta determinazione della base imponibile ai fini I.R.Pe.F., I.R.Pe.G. e I.R.A.P.

si conviene e si stipula quanto segue

Poiché l'INAIL recepisce le indicazioni contenute nelle varie leggi che riconoscono ai Consulenti Tributari, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo sociale e dinamico per l'adempimento degli obblighi dei contribuenti è stato stilato il presente protocollo d'intesa e, nell'ottica sopra delineata e nella consapevolezza che la collaborazione favorirà una sempre maggiore qualificazione dei rapporti con l'utenza, l'INAIL e i Consulenti Tributari sottoscrivono il presente protocollo finalizzato a dare concretezza e perfezionamento ai programmi di collaborazione e sviluppo mediante la formalizzazione dei reciproci comportamenti.

  1. Consultazioni a livello centrale.
    L'INAIL e i Consulenti Tributari terranno riunioni in occasione sia dell'attuazione di disposizioni legislative ovvero di modifiche organizzative dell'Istituto che comportino innovazioni operative da parte degli utenti, sia in tutte quelle altre circostanze nelle quali si ravvisi l'opportunità di risolvere congiuntamente i problemi eventualmente insorti.
    Le consultazioni, che potranno essere richieste sia dall'INAIL che dai Consulenti Tributari, avverranno tra funzionari dell'Istituto e rappresentanti dei Consulenti Tributari designati dal Consiglio Nazionale delle Associazioni.
    Per l'INAIL parteciperanno i rappresentanti dei Servizi di volta in volta interessati alle problematiche oggetto delle consultazioni.
    Le consultazioni avranno luogo prima della emanazione delle relative disposizioni; è fatta comunque salva per l'Istituto l'esigenza delle tempestività e urgenza nell'emanazione delle disposizioni stesse, di cui sarà data comunicazione con altrettanta tempestività.

  2. Consultazioni a livello locale.
    Presso ogni Sede verranno attivati incontri periodici e sistematici tra Funzionari dell'Istituto e rappresentanti dei Consulenti Tributari per la preventiva consultazione sulle materie di carattere generale o specifico, oggetto dell'attività dei Consulenti Tributari stessi.
    In tale sede, salva la continuità dell'azione amministrativa, verranno esaminate e definite ipotesi di lavoro o soluzioni operative attinenti materie o attività di competenza dei Consulenti Tributari.
    E' autorizzato l'accesso alle Sedi INAIL dei Consulenti Tributari iscritti alle Associazioni Nazionali dei Consulenti Tributari firmatarie della presente, provvisti del tesserino professionale per consentire la acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dell'incarico professionale loro conferito.

  3. Utilizzazione dei mezzi informatici.
    Tenuto conto dell'informatizzazione di tutte le procedure in uso all'Istituto e dell'uso ormai sistematico dell'informatica da parte dei Consulenti Tributari, al fine di pervenire all'ottimizzazione dei risultati, l'INAIL si impegna ad illustrare ai soggetti interessati le variazioni ed innovazioni dei programmi applicativi relativi alle procedure ed i Consulenti Tributari si impegnano a mettere a disposizione la propria professionalità anche in campo informatico e assicurano il proprio impegno per applicare operativamente le varie procedure informatiche.
    I Consulenti Tributari, pertanto, verranno ammessi ai collegamenti telematici necessari. Al fine di fornire a coloro che si avvalgono di tale facoltà ogni strumento che favorisca l'uso delle procedure informatiche, l'INAIL si impegna a mettere a disposizione dei predetti Consulenti Tributari percorsi privilegiati di accesso alle Sedi ed alle informazioni.
    A tal fine particolari accordi saranno perfezionati, a livello centrale e locale, in materia di distribuzione della modulistica, del software e delle modalità di accesso alle banche dati, strumenti necessari ai Consulenti Tributari per l'espletamento della loro attività professionale.

  4. Attività di formazione.
    In coerenza col progetto complessivo per il miglioramento qualitativo del servizio, incentrato sull'utilizzazione delle nuove tecnologie, sull'integrazione dei sistemi informativi e sulla crescita professionale degli operatori interni ed esterni, per l'INAIL assume rilevanza la proiezione all'esterno dei propri processi produttivi e delle tecnologie utilizzate.
    In questo quadro, l'INAIL e i Consulenti Tributari riconoscono l'utilità dell'attività di formazione, aggiornamento e conoscenza, e concordano sulla opportunità della partecipazione reciproca a rispettivi momenti formativi da definire con appositi piani annuali.

  5. Azioni sugli organi legislativi.
    Poiché è reciproco interesse delle parti contraenti svolgere le rispettive funzioni in un contesto sempre più chiaro e funzionale, le parti intensificheranno lo scambio reciproco d'informazione e suggerimenti al fine di preventivare congiuntamente i possibili effetti derivanti dalle norme in corso d'approvazione.
    Le conseguenti valutazioni potranno essere rappresentate, nel caso di convergenza, anche congiuntamente ai competenti Organi di Governo e Legislativi.

Roma, 16/01/2001

Il Presidente dell'I.N.A.I.L.

Il V.Presidente A.N.C.I.T.

Il V.Presidente A.N.C.O.T.

Il Segret.Nazionale I.N.T.

Il Cons.Naz.le L.A.P.E.T.